(massima n. 1)
In tema di accertamento tributario, rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all'accertamento. Tale scelta, se non produce un pregiudizio sostanziale al contribuente, č insindacabile, risultando inammissibile per difetto di interesse una doglianza che contesti la correttezza formale del metodo impiegato. Gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che non necessita dei requisiti di gravitā, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici. Tale presunzione puō essere superata dal contribuente solo attraverso una prova analitica che dimostri la non riferibilitā delle movimentazioni bancarie ad operazioni imponibili.