Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 17499 del 29 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di accertamento analitico-induttivo, la presenza di dati contabili incompleti, falsi o inesatti consente all'amministrazione finanziaria di completare le lacune utilizzando presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. e sposta l'onere della prova sul contribuente. Le presunzioni possono essere anche singole, purché precise e gravi.

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