(massima n. 1)
Nel caso di accertamento analitico-induttivo, la presenza di dati contabili incompleti, falsi o inesatti consente all'amministrazione finanziaria di completare le lacune utilizzando presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. e sposta l'onere della prova sul contribuente. Le presunzioni possono essere anche singole, purché precise e gravi.