(massima n. 1)
In caso di richiesta di rimborso di accise armonizzate, la mancata traslazione del tributo non è elemento costitutivo del diritto al rimborso; spetta all'amministrazione finanziaria provare l'avvenuta traslazione del tributo come fatto impeditivo. Tale prova può essere fornita mediante presunzioni che devono essere gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.