(massima n. 1)
Nel sistema processuale, il divieto delle presunzioni di secondo grado non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma; pertanto, il fatto noto, accertato in via presuntiva, può costituire la premessa di un'inferenza presuntiva volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.