(massima n. 1)
La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. Non è prospettabile per mera diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o per proposta di inferenza probabilistica diversa, se non si spiegano i motivi della violazione dei paradigmi della norma.