(massima n. 1)
La denuncia di violazione dell'art. 2729 cod. civ. in sede di ricorso per cassazione può prospettarsi solo quando il giudice di merito fonda il ragionamento presuntivo su elementi non gravi, precisi e concordanti. È inammissibile la censura che si limita a una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o a una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella adottata dal giudice di merito.