(massima n. 1)
In tema di processo tributario, il divieto di prova testimoniale previsto dall'art. 7, del D.Lgs. n. 546/1992, si riferisce esclusivamente alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio. Tale divieto non implica, altresģ, l'impossibilitą di utilizzare dichiarazioni di terzi raccolte dagli organi dell'Amministrazione finanziaria durante la fase amministrativa di accertamento. Tali dichiarazioni, qualora rivestano le caratteristiche di gravitą, precisione e concordanza previste dall'art. 2729 cod. civ., possono concorrere a formare il convincimento del giudice.