(massima n. 1)
In tema di accertamento analitico-induttivo, l'amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate nelle scritture contabili utilizzando presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., con il conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente. Tuttavia, il giudice deve attenersi al tipo di accertamento contestato nell'avviso e alle specifiche motivazioni dedotte nel ricorso introduttivo, pena la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.