(massima n. 1)
La valutazione delle prove, inclusa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravitā e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ., e l'idoneitā degli elementi presuntivi a dimostrare i fatti ignoti da provare, costituisce attivitā riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non č sindacabile in sede di legittimitā, salvo nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.