(massima n. 1)
In tema di prova per presunzioni, il giudice č tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a svolgere un procedimento logico articolato in due momenti: una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli privi di rilevanza e conservare quelli con efficacia probatoria parziale o potenziale, e una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, verificando se la loro combinazione fornisca una valida prova presuntiva. La decisione in cui il giudice si limita a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza considerare se essi, valutati nel loro insieme, acquisiscano valenza probatoria, č censurabile in cassazione.