(massima n. 1)
I limiti di cui agli articoli 2721 e seguenti del codice civile non sono dettati a tutela dell'ordine pubblico, ma nell'interesse esclusivo delle parti, per cui la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilitą, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullitą, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di nullitą della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti, non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullitą della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d'impugnazione.