(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione la doglianza circa la violazione degli artt. 2721 e ss. c.c., concernenti i limiti legali di ammissibilitą della prova testimoniale dei contratti, deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata prima dello svolgimento della relativa attivitą probatoria ed eventualmente reiterata nelle difese successive all'espletamento della stessa.