Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5898 del 5 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione la doglianza circa la violazione degli artt. 2721 e ss. c.c., concernenti i limiti legali di ammissibilitą della prova testimoniale dei contratti, deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata prima dello svolgimento della relativa attivitą probatoria ed eventualmente reiterata nelle difese successive all'espletamento della stessa.

(massima n. 2)

L'ammissione della prova testimoniale riguardante patti aggiuntivi al contratto stipulato per iscritto č subordinata alla previa valutazione della qualitą delle parti e della natura del contratto stesso. Tuttavia, tale limitazione probatoria non opera nei casi in cui tali patti abbiano un'autonomia negoziale rispetto al contratto principale e non ne costituiscano mero completamento o sviluppo.

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