Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19517 del 16 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di mutuo, la prova testimoniale č ammessa in deroga al limite previsto dall'art. 2721, comma 1, cod. civ., quando il giudice esercita discrezionalmente il potere conferitogli dall'art. 2721, comma 2, cod. civ., in considerazione della qualitą delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza rilevante, purché tale scelta sia motivata adeguatamente.

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