Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27231 del 21 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova testimoniale, il giudice di merito, qualora ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto dall'art. 2721 cod. civ., non č obbligato a esporre le ragioni del rigetto dell'istanza di prova, potendo tale decisione mantenere la questione entro il suo fisiologico limite di ammissibilitą.

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