(massima n. 1)
In tema di prova testimoniale, il giudice di merito, qualora ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto dall'art. 2721 cod. civ., non č obbligato a esporre le ragioni del rigetto dell'istanza di prova, potendo tale decisione mantenere la questione entro il suo fisiologico limite di ammissibilitą.