(massima n. 1)
In tema di prova testimoniale relativa a contratti oggetto di controversia tra le medesime parti processuali, il giudice di merito che ritiene di non derogare al limite di valore previsto dall'art. 2721 cod. civ., non č tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilitą.