Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22915 del 8 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova testimoniale relativa a contratti oggetto di controversia tra le medesime parti processuali, il giudice di merito che ritiene di non derogare al limite di valore previsto dall'art. 2721 cod. civ., non č tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilitą.

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