(massima n. 2)
Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificitā e della determinatezza, e non puō costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitā se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardivo e contraddittorio il disconoscimento di conformitā rispetto agli originali di contratti di fideiussione prodotti in copia con le memorie ex art. 183 c.p.c, dopo che con l'atto di citazione la stessa parte aveva invece disconosciuto le firme apposte sui medesimi documenti).