(massima n. 1)
In materia di procedimento di separazione, al fine dell'addebito il giudice può utilizzare la relazione scritta di un investigatore privato corredata da riproduzioni fotografiche poiché la relazione deve ritenersi prova atipica ammissibile e suscettibile di valutazione ex art. 116 c.p.c. e le riproduzioni fotografiche sono espressamente utilizzabili ex art. 2712 c.c., anche in presenza di disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto.