(massima n. 1)
Nonostante il contratto di assicurazione va provato per iscritto ai sensi dell'art. 1888 c.c., nella specie l'estensione della polizza non è stata oggetto di un documento scritto, cioè un'appendice contrattuale firmata dal contraente o suo mandatario e dalla società assicurativa, bensì di uno scambio di semplici, ordinarie e-mail alle quali può riconoscersi il valore di una riproduzione meccanica, la quale, fa piena prova, ex art. 2712 c.c., solo se non contestata, atteso che, in caso di contratto da provarsi per iscritto lo scambio di email non ricopre lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedirle siano stati davvero i titolari dell'account e non un'altra persona.