Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14046 del 21 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nonostante il contratto di assicurazione va provato per iscritto ai sensi dell'art. 1888 c.c., nella specie l'estensione della polizza non è stata oggetto di un documento scritto, cioè un'appendice contrattuale firmata dal contraente o suo mandatario e dalla società assicurativa, bensì di uno scambio di semplici, ordinarie e-mail alle quali può riconoscersi il valore di una riproduzione meccanica, la quale, fa piena prova, ex art. 2712 c.c., solo se non contestata, atteso che, in caso di contratto da provarsi per iscritto lo scambio di email non ricopre lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedirle siano stati davvero i titolari dell'account e non un'altra persona.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.