(massima n. 1)
Il disconoscimento che fa perdere la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. non è soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., pur dovendo essere chiaro, circostanziato ed esplicito. Pertanto, la contestazione della conformità della copia di un disco cronotachigrafo ai fatti ivi registrati, se specifica, è idonea ad integrare un valido disconoscimento anche in assenza dell'indicazione della dedotta difformità rispetto all'originale.