(massima n. 1)
Il disconoscimento che fa perdere la qualitą di prova alle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. non č soggetto ai limiti e alle modalitą di cui all'art. 214 c.p.c., pur dovendo essere chiaro, circostanziato ed esplicito. Pertanto, la contestazione della conformitą della copia di un disco cronotachigrafo ai fatti ivi registrati, se specifica, č idonea ad integrare un valido disconoscimento anche in assenza dell'indicazione della dedotta difformitą rispetto all'originale.