(massima n. 1)
Il giudice può utilizzare come prova i materiali fotografici anche in presenza di disconoscimento da parte del soggetto contro cui sono prodotti, attraverso l'acquisizione di ulteriori mezzi probatori. Tale utilizzo è previsto e disciplinato dall'art. 2712 cod. civ., che consente la verifica della conformità all'originale mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.