Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30743 del 6 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitā degli amministratori di societā, anche in presenza di scritture contabili, le quali sono utile prova delle operazioni ivi annotate, se - con riguardo ad un rapporto continuativo - esse non siano in grado di provare l'intero insieme dei rapporti intercorsi fra le parti, possono essere utilizzate altre prove documentali o di altro tipo ammesse dall'ordinamento, e parimenti č possibile contestare la veridicitā delle singole annotazioni contabili, provandone l'inesattezza o la falsitā in base alla documentazione sottostante, perché il principio dell'art. 2709 c.c., a norma del quale i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, si riferisce solo ai fatti, alle prestazioni ed ai rapporti che positivamente risultano dalle scritture, ma non esclude altre prove al riguardo.

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