(massima n. 1)
In materia di responsabilitā degli amministratori di societā, anche in presenza di scritture contabili, le quali sono utile prova delle operazioni ivi annotate, se - con riguardo ad un rapporto continuativo - esse non siano in grado di provare l'intero insieme dei rapporti intercorsi fra le parti, possono essere utilizzate altre prove documentali o di altro tipo ammesse dall'ordinamento, e parimenti č possibile contestare la veridicitā delle singole annotazioni contabili, provandone l'inesattezza o la falsitā in base alla documentazione sottostante, perché il principio dell'art. 2709 c.c., a norma del quale i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, si riferisce solo ai fatti, alle prestazioni ed ai rapporti che positivamente risultano dalle scritture, ma non esclude altre prove al riguardo.