(massima n. 1)
In relazione alla validità probatoria di un documento contabile non avente le caratteristiche richieste dall'art. 2709 c.c., l'onere della prova grava sul lavoratore, la cui richiesta di riconoscimento di somme dovutegli non può trovare fondamento in un elemento privo dei requisiti necessari per essere considerato scrittura contabile opponibile al datore di lavoro.