(massima n. 1)
Nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d'appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, è applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano, di per sé, una prova ai sensi degli artt. 2699-2720 c.c., ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che, da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall'art. 2729 c.c., siano idonei a fondare una "praesumptio hominis".