(massima n. 1)
La trascrizione delle domande giudiziali č imprescindibile per garantirne l'opponibilitā a terzi acquirenti di diritti reali sui beni contesi, indipendentemente dalla loro conoscenza di fatto della causa in corso. L'art. 2653 c.c. impone la trascrizione delle domande negatorie di servitų (negatoria servitutis) ai fini dell'opponibilitā.