(massima n. 1)
In tema di responsabilità dell'avvocato che abbia assistito il proprio cliente nella redazione di un preliminare di vendita immobiliare, ricorre la responsabilità del professionista che non abbia avvertito il cliente che la preesistente sottoscrizione – da parte di quest'ultimo – di una lettera d'intenti, con cui veniva manifestata la disponibilità a vendere l'immobile a terzi, avrebbe potuto dar luogo all'esperimento di domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica. Infatti, la correttezza in iure di una tale valutazione non può in alcun modo essere parametrata alla norma di cui all'art. 2645-bis cod. civ. che a tale fine non assume alcun rilievo dal momento che il rischio in tal modo evidenziato non è l'esito del processo prevedibilmente instaurando dal terzo ma il processo in sé, quale fatto esso stesso capace di determinare ostacoli alla realizzazione del programma negoziale cui era riferita la prestazione di consulenza ed assistenza legale.