(massima n. 1)
La cessione di cubatura non può essere assimilata alla costituzione di un diritto reale di godimento. Essa rappresenta un trasferimento immediato e oneroso di un diritto edificatorio di natura non reale, a contenuto patrimoniale, che non richiede la forma scritta ad substantiam e risulta trascrivibile ai sensi dell'art. 2643, n. 2-bis, cod. civ.