(massima n. 1)
Nella cessione di azienda con effetti differiti rispetto alla sua stipulazione, il termine di tre mesi, entro il quale, ai sensi dell'art. 2558, comma 2, c.c., il terzo contraente può recedere in presenza di una giusta causa, decorre dal momento in cui egli ha notizia della verificazione dell'effetto traslativo e non da quello in cui viene a conoscenza del perfezionamento del negozio di cessione.