(massima n. 1)
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere determinata in base alla causa petendi posta a fondamento della domanda attorea. Tale competenza non può essere estesa ai casi in cui la controversia riguarda esclusivamente la responsabilità solidale derivante da una scissione societaria ex art. 2506-quater c.c., senza che vengano in rilievo questioni inerenti ai rapporti societari interni o diritti sulle partecipazioni sociali.