(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, sussiste la responsabilitą solidale, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c., della societą beneficiaria della scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. dell'atto di cessione dei crediti tra la societą cedente, poi dichiarata fallita, e la societą cessionaria, poi oggetto di scissione, a condizione che il predetto debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori rispetto all'atto di scissione societaria.