(massima n. 1)
In tema di documentazione degli atti, l'omessa fonoregistrazione delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato in udienza, ascrivibile all'interruzione per "blackout" elettrico della riproduzione fonografica, non dą luogo a nullitą né del verbale stenotipico, né di quello riassuntivo comunque redatto e neppure della conseguente sentenza, non rientrando tale ipotesi in alcuna delle cause di nullitą tassativamente "ex lege". (Rigetta, Corte Appello Trieste, 14/02/2024)