Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16184 del 11 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mediatore professionista ha l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attivitā esercitata; qualora infranga tali regole di condotta č configurabile la sua responsabilitā per i danni sofferti dal cliente.

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