(massima n. 1)
Una volta che il mediatore abbia informato la parte alienante, prima della conclusione dell'affare, sulla necessitą di presentare, in vista della stipulazione del preliminare di vendita, tutta la documentazione attestante la conformitą urbanistico-edilizia dell'immobile, incluso il certificato di agibilitą, egli soddisfa l'obbligo di informazione, dovendo escludersi che rientri tra gli obblighi del mediatore quello di assumere particolari informazioni o di effettuare indagini e controlli presso la pubblica amministrazione sulla regolaritą urbanistico-edilizia dell'immobile.