Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16617 del 14 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove durante il giudizio di cassazione la societā ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la societā incorporante puō intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullitā derivante dall'omissione della suddetta notificazione č tuttavia sanata ove le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni laddove, ove non sanata, non pregiudica comunque l'ulteriore corso del giudizio di legittimitā, che č governato dall'impulso d'ufficio.

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