(massima n. 1)
La trasformazione eterogenea di una societą di capitali in comunione di azienda, ai sensi dell'art. 2500-septies cod. civ., non preclude la dichiarazione di fallimento della medesima societą entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi pur sempre di un fenomeno successorio tra soggetti distinti. La qualificazione della trasformazione della societą di capitali in comunione di azienda come vicenda evolutivo-modificativa idonea a determinare un fenomeno di successione tra soggetti ed entitą distinti comporta che la legittimazione a contraddire, in seguito alla cancellazione, non spetta ai soci succeduti alla societą, ma al liquidatore sociale, dal momento che la cancellazione, pur implicando l'estinzione della societą, non esclude l'ammissibilitą della dichiarazione di fallimento, entro il termine di cui all'art. 10 della legge fall., ove l'insolvenza si sia manifestata in epoca anteriore alla cancellazione o nell'anno successivo.