(massima n. 1)
In tema di imposta di registro, la trasformazione eterogenea regressiva č soggetta all'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, integrando l'ultima modifica statutaria della societą, non riconducibile al successivo art. 9 della stessa tariffa, che ha natura residuale e si applica solo agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con previsione di un corrispettivo, non ravvisabile ove una societą di capitali si trasformi in societą non lucrativa o ente non societario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto correttamente corrisposta l'imposta in misura fissa, poiché nella trasformazione di una societą in fondazione il capitale sociale resta impiegato, sia pure con modalitą e fini diversi, e non viene restituito ai soci a titolo di corrispettivo).