(massima n. 1)
Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d'imposta ai fini dell'IVA e non determina la necessità di presentare un'autonoma dichiarazione, la società continua ad essere un soggetto IVA distinto dai soci, sicché, tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione, è il liquidatore che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c, c.c., ragion per cui la sua dichiarazione che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata di pretendere la soddisfazione del credito stesso.