Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5057 del 26 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il criterio differenziale per la liquidazione del danno in azioni di responsabilità degli amministratori e organi di controllo delle società non è più un metodo "equitativo", ma diviene il criterio ordinario per espressa disposizione legislativa (terzo comma dell'art. 2486 cod. civ.), introducendo una presunzione relativa che può essere derogata con la prova di un danno diverso.

(massima n. 2)

In tema di responsabilità degli amministratori e sindaci delle società, il metodo del c.d. "differenziale dei saldi" del patrimonio è stato espressamente codificato come ordinario metodo di calcolo del danno derivante dall'accertata responsabilità connessa alla mancata adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento della società, ad opera del terzo comma dell'art. 2486 cod. civ., introdotto dall'art. 378, comma 2, del D.Lgs. n. 14 del 2019.

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