(massima n. 1)
Quando è accertata la responsabilità degli amministratori per il mancato adempimento al dovere di gestire l'attività sociale al solo scopo di conservare l'integrità ed il valore del patrimonio sociale, il danno risarcibile può essere determinato in base a debiti assunti indebitamente tra il momento in cui l'amministratore avrebbe dovuto chiedere il fallimento della società e quello in cui il fallimento è stato dichiarato, indipendentemente dall'applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali previsto dall'art. 2486, comma 3, c.c.