Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 21657 del 28 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In base all'art. 1751 c.c., l'indennitā di fine rapporto dell'agente commerciale costituisce un diritto indisponibile, inattuabile normativamente da qualsiasi clausola pattizia che deroghi alla giurisdizione italiana. Tale disciplina inderogabile ha lo scopo di garantire uniformitā nella protezione degli agenti commerciali a livello europeo, impedendo differenze tra le legislazioni nazionali che possano influenzare le condizioni di concorrenza e pregiudicare il livello di tutela degli agenti.

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