(massima n. 1)
In tema di contratto di agenzia, l'indennitā meritocratica costituisce, ai sensi dell'art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009, unitamente a quella di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, uno dei tre emolumenti che compongono l'indennitā di cessazione del rapporto, ne consegue che anche l'indennitā meritocratica in applicazione della previsione di cui all'art. 1751 c.c. non č dovuta quando la risoluzione del contratto č provocata da un'inadempienza dell'agente che, per la sua gravitā, non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.