(massima n. 1)
L'interpretazione delle specifiche disposizioni di diritto intertemporale contenute nell'art. 6 del D.Lgs. n. 303/1991, aderente al loro tenore letterale, stabilisce che la nuova disciplina dell'indennitā per lo scioglimento del contratto, secondo l'art. 1751 c.c., si applica anche ai contratti di subagenzia stipulati prima del 1.1.1990, a decorrere dall'1.1.1993. Di conseguenza, in caso di recesso da parte del subagente non giustificato da circostanze attribuibili al preponente o altre giustificate cause, non č dovuta alcuna indennitā di cessazione del rapporto.