(massima n. 1)
L'agente decade dal diritto all'indennitā di cessazione del rapporto se, nel termine di un anno dalla data di scioglimento del rapporto, omette di comunicare alla mandante l'intenzione di far valere i propri diritti. La mera presentazione di istanze ex art. 410 c.p.c. senza menzionare specificamente la pretesa relativa all'indennitā ex art. 1751 c.c. non č sufficiente a impedire la decadenza.