(massima n. 1)
Nell'ambito di un contratto di agenzia, l'agente che recede per giusta causa, determinata dall'inadempimento della preponente che viola l'esclusiva e blocca gli ordini, ha diritto a ottenere l'indennitą di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c., a condizione che sussistano i requisiti di legge. La giusta causa di recesso legittima l'agente a reclamare tali indennitą anche se la mandante eccepisce una presunta violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale.