Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 24092 del 9 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito di un contratto di agenzia, l'agente che recede per giusta causa, determinata dall'inadempimento della preponente che viola l'esclusiva e blocca gli ordini, ha diritto a ottenere l'indennitą di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c., a condizione che sussistano i requisiti di legge. La giusta causa di recesso legittima l'agente a reclamare tali indennitą anche se la mandante eccepisce una presunta violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale.

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