Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3713 del 9 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indennitā da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma 6, c.c., č inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa, consentendo l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale.

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