Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10413 del 17 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di una causa di scioglimento della societą, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilitą patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla societą, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la societą se non a fini conservativi.

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