(massima n. 1)
In tema di societą a responsabilitą limitata, l'assemblea dei soci si presume validamente costituita ogni volta che gli avvisi di convocazione sono stati inviati agli aventi diritto nei modi previsti dallo statuto o, in mancanza, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo che il destinatario riesca a dimostrare, vincendo cosģ la presunzione, che, per causa a lui non imputabile, non ha ricevuto l'avviso di convocazione o l'ha ricevuto cosģ tardi da non consentirgli di partecipare all'adunanza.