(massima n. 1)
In tema di responsabilitā degli amministratori di societā a responsabilitā limitata, l'amministratore č tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell'attivitā svolta e senza incorrere in conflitto di interessi con la societā amministrata, ai sensi degli artt. 2476, comma 1, e 1176, comma 2, del codice civile. Integra l'illecito contrattuale di cui all'art. 2476 del codice civile il fatto che l'amministratore, nell'esecuzione dei pagamenti dovuti a societā terze, abbia fatto prevalere un interesse extrasociale incompatibile con quello della societā e per la stessa pregiudizievole.