Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1358 del 21 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di societą a responsabilitą limitata, ai sensi dell'art. 2476, ottavo comma, cod. civ., i soci non amministratori possono essere ritenuti solidalmente responsabili con gli amministratori solo quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societą, essendo richiesta una consapevolezza e una volizione del comportamento dannoso, qualificabile come stato soggettivo doloso.

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