(massima n. 1)
L'art. 2475, comma 5, c.c., attribuisce all'organo amministrativo, nel suo complesso, la paternità di alcuni specifici atti ritenuti dal legislatore di maggiore portata, anche in funzione delle correlate responsabilità solidali derivanti, tra cui l'approvazione del progetto di bilancio. Di conseguenza, non può essere considerato abusivo il voto contrario espresso da un socio amministratore dissenziente, nel corso dell'assemblea dei soci, il quale lamenti che il progetto di bilancio posto in discussione in quella sede non era stato approvato - contrariamente a quanto imposto dallo statuto, oltre che dall'art. 2475, comma 5, c.c. - dall'organo amministrativo prima di essere portato all'assemblea.