Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 10815 del 22 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reddito di impresa, nelle societą di capitali la c.d. differenza da recesso corrisposta al socio receduto, derivante dall'eventuale maggior valore economico della societą al momento del recesso rispetto al valore contabile del patrimonio netto, costituisce una componente negativa e deve qualificarsi come una remunerazione, un'anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che, pertanto, rientra nella previsione di indeducibilitą di cui all'art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir (come desumibile dall'espresso richiamo che tale norma opera all'art. 44 del Tuir e confermato dall'art. 47, comma 7, dello stesso Tuir), mentre nelle societą di persone la predetta differenza ha natura di reddito di partecipazione.

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